Art. 3.
(Agevolazione fiscale).

      1. Il 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, che abbiano la contabilità ordinaria impiegata, rispettivamente, nella produzione di nuovi film di cortometraggio e mediometraggio, dichiarati nazionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e nella coproduzione maggioritaria italiana, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
      2. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere richiesta espressamente in

 

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sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.